ricevibilità di atto di vendita
di un immobile pervenuto per successione non denunziata
art. 48,
c.2, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346
Gli
impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici
ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere
atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la
prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art.
27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto
accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato
che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri
devono comunicare all’ufficio del registro competente, entro quindici giorni,
le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli
atti del processo.
CNN
Studio n. 49/99/T
Il
divieto di cui all’art. 48, c. 2, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, non afferisce agli
atti di trasferimento inter vivos di beni immobili ereditari.
Non
incorre, pertanto, nella violazione del divieto il Notaio che riceva l’atto di
trasferimento di un immobile pervenuto all’alienante in forza di successione
mai dichiarata, né saranno al medesimo applicabili le relative sanzioni.